Art. 7.
(Deroghe ai divieti di circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada).

      1. I comuni e, nelle zone classificate montane, le comunità montane, qualora siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare, previa verifica, effettuata anche tramite richiesta di un parere consultivo ai servizi competenti per la difesa del suolo e dell'ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato dipartimentale forestale, della loro compatibilità con l'equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio secondo le norme vigenti, aree o percorsi in cui è autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuori strada anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
      2. Le autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1 possono:

          a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o essere condizionate sulla base delle limitazioni di cui all'articolo 5, comma 3, nonché contenere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esigenze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree interessate;

          b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa rilasciata annualmente dal comune di competenza, previo pagamento di un corrispettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per tali veicoli, avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di valutare l'impatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree interessate. In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingentato con le

 

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modalità previste da un apposito regolamento adottato dalla competente giunta comunale.

      3. Sono fatte salve le autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuori strada rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ove ammessa, la circolazione fuori strada in aree soggette a pubblico passaggio è disciplinata dalle norme del codice della strada.